Gli obblighi di pubblicità e trasparenza non si applicano alle Università libere
Gli obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti dal D.lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni) non si applicano alle c.d. Università libere, in quanto queste non costituiscono enti pubblici ma solo enti privati che svolgono attività di pubblico interesse.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3043 dell’ 11 luglio 2016 respingendo l’appello proposto dall’ANAC, secondo cui anche le Università non statali, poiché dotate del potere di rilasciare titoli equiparati alle Università pubbliche, avrebbero la natura di “enti pubblici non economici”. Secondo i giudici, invece:
la Costituzione preclude alla legge di operare una sostanziale “pubblicizzazione” delle Università non statali, imponendo ad esse obblighi anche in materia di trasparenza e pubblicità che contrasterebbero con la natura sostanzialmente privatistica che le connota
Infatti l’art. 33, ultimo comma, della Costituzione riconosce alle Università “il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”, in modo incompatibile – quindi - con forme di controllo collettivo e pubblico sulle loro strutture organizzative (tra cui, ad esempio, gli organi di indirizzo politico).
In altri termini, le Università non statali non possono essere ricomprese in alcun modo tra le Pubbliche Amministrazioni elencate all’art. 1, co. 2 del D.lgs. 165/2001 s.m.i., a cui soltanto è applicabile il Testo Unico sulla Trasparenza (cfr. art. 11 co. 1 d.lgs. 33/2013).
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