Acquisti verdi, appalti verdi (GPP)

Gli “Acquisti verdi” o "Appalti verdi" o GPP (Green Public Procurement) sono quelle procedure d’acquisto, da parte delle Amministrazioni pubbliche, che incoraggiano e favoriscono lo sviluppo di prodotti e tecnologie a minor impatto ambientale.

Attraverso gli acquisti verdi, le pubbliche amministrazioni possono coniugare l’obiettivo di razionalizzazione degli acquisti e riduzione dei consumi con l’incremento di qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti, ad esempio prevedendo nei bandi di gara dettagliati requisiti di garanzia in materia di risparmio energetico da parte dei concorrenti.

L’Italia ha avviato un “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)” con il decreto del Ministro dell’Ambiente dell’11 aprile 2008, successivamente aggiornato con il D.M. 10 aprile 2013.

Il Piano d’Azione definisce i principi ed i criteri ambientali minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono prevedere nei bandi di gara per poter realizzare appalti verdi, attraverso la corretta definizione dell’oggetto d’appalto, delle specifiche tecniche, dei requisiti di partecipazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle condizioni di esecuzione del contratto.

L’art. 34 del nuovo Codice Appalti (d.lgs. 50/2016) ha espressamente previsto che le stazioni appaltanti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’Azione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM.

L’obbligo di previsione e inserimento dei CAM nei documenti di gara si applica, per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50% del valore a base d’asta dell’appalto e del 100% nel caso delle seguenti forniture e affidamenti connessi agli usi finali di energia:

  • acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
  • attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
  • servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
  • affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

I CAM devono inoltre essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6.

La legge sulla green economy

Con l’art. 18 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Previsioni per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali" l’Italia è il primo Paese in Europa che ha imposto, per ogni categoria di stazione appaltante, l’applicazione dei CAM elaborati nell’ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

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